| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali; 1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico: a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»; a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»; b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;
| b) identica; c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,». c) identica. 2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato. 2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010». Pag. 38-39 3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter».
| 3. Identico.
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